Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia › Capo I - Dell'amministrazione di sostegno

Art. 404 · Codice Civile

Amministrazione di sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 404

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