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Codice di Procedura Penale
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Art. 403 · Codice di Procedura Penale
Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio
1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 403
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