Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo VII - Incidente probatorio

Art. 400 · Codice di Procedura Penale

Provvedimenti per i casi di urgenza

1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 400

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