Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Legge Professionale Forense

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Legge Professionale Forense › Capo I - Tirocinio professionale

Art. 40 · Legge Professionale Forense

Accordi tra università e ordini forensi

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 40

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