Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo I - Giudice › Capo VII - Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice

Art. 40 · Codice di Procedura Penale

Competenza a decidere sulla ricusazione

1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 40

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