Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo VII - Incidente probatorio

Art. 399 · Codice di Procedura Penale

Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 399

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