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Codice di Procedura Civile
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Art. 399 · Codice di Procedura Civile
Deposito della citazione e della risposta
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito di una comparsa contenente le loro conclusioni.
Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.
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