Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo III - Delle impugnazioni › Capo IV - Della revocazione

Art. 397 · Codice di Procedura Civile

Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Nei casi di cui all'articolo 391 quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 397

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