Portale dei Codici
Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 397 · Codice di Procedura Civile
Revocazione proponibile dal pubblico ministero
1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Nei casi di cui all'articolo 391 quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 397
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
