Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale › Titolo VII - Incidente probatorio

Art. 394 · Codice di Procedura Penale

Richiesta della persona offesa

1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 394

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