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Codice di Procedura Civile
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Art. 391-ter · Codice di Procedura Civile
Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo
Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 391-ter
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