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Codice di Procedura Penale
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Art. 391-septies · Codice di Procedura Penale
Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 391-septies
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