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Codice di Procedura Civile
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Art. 390 · Codice di Procedura Civile
Rinuncia
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.
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fino al 31.12.2022
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