Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo III - Delle impugnazioni › Capo III - Del ricorso per cassazione

Art. 390 · Codice di Procedura Civile

Rinuncia

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.
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fino al 31.12.2022
Testo vigente

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