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Codice di Procedura Penale
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Art. 389 · Codice di Procedura Penale
Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato
2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 389
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