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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice Penale › Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia › Capo II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie
Art. 388-ter · Codice Penale
Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo vigente
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