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Codice di Procedura Penale
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Art. 388 · Codice di Procedura Penale
Interrogatorio dell'arrestato o del fermato
2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 388
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