Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia › Capo II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

Art. 386 · Codice Penale

Procurata evasione

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.
La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
La pena è diminuita:
1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.
La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 386

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