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Codice Civile
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Art. 386 · Codice Civile
Approvazione del conto
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 386
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