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Codice di Procedura Penale
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Art. 383 · Codice di Procedura Penale
Facoltà di arresto da parte dei privati
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 383
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