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Codice di Procedura Civile
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Art. 383 · Codice di Procedura Civile
Cassazione con rinvio
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.
omissis.
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fino al 28.02.2023
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