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Codice di Procedura Penale
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Art. 382-bis · Codice di Procedura Penale
Arresto in flagranza differita
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.
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