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Codice di Procedura Civile
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Art. 379 · Codice di Procedura Civile
Discussione
All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.
Non sono ammesse repliche.
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fino al 31.12.2022
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