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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 378 · Codice Civile
Atti vietati al tutore e al protutore
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 378
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