Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo X - Della tutela e della emancipazione › Capo I - Della tutela dei minori

Art. 378 · Codice Civile

Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 378

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