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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice Penale › Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia › Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria
Art. 377-bis · Codice Penale
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Testo vigente
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