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Codice di Procedura Civile
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Art. 377 · Codice di Procedura Civile
Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente
Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.
Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.
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fino al 31.12.2022
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