Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo X - Della tutela e della emancipazione › Capo I - Della tutela dei minori

Art. 376 · Codice Civile

Vendita di beni

Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo.
abrogato
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fino al 28.02.2023
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 376

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