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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 375 · Codice di Procedura Civile
Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;
1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso;
2) omissis
3) omissis
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma;
4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;
4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma;
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.
omissis
omissis
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fino al 31.12.2022
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