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Codice di Procedura Penale
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Art. 371 · Codice di Procedura Penale
Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12;
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 371
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