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Codice di Procedura Penale
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Art. 37 · Codice di Procedura Penale
Ricusazione
a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 37
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