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Codice di Procedura Penale
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Art. 369-bis · Codice di Procedura Penale
Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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