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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 367 · Codice di Procedura Civile
Sospensione del processo di merito
Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 367
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