Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo V - Attività del pubblico ministero

Art. 365 · Codice di Procedura Penale

Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 365

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