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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 363 · Codice Civile
Formazione dell'inventario
Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75.
L'inventario è depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 363
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