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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo X - Della tutela e della emancipazione › Capo I - Della tutela dei minori
Art. 361 · Codice Civile
Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.
Testo vigente
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