Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo X - Della tutela e della emancipazione › Capo I - Della tutela dei minori

Art. 360 · Codice Civile

Funzioni del protutore

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.
Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 360

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