Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo III - Delle impugnazioni › Capo II - Dell'appello

Art. 353 · Codice di Procedura Civile

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza 125, 126 disp. att..
Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.
La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 353

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