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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 353 · Codice di Procedura Civile
Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza 125, 126 disp. att..
Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.
La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 353
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