Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo III - Delle impugnazioni › Capo II - Dell'appello

Art. 352 · Codice di Procedura Civile

Decisione

Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350 bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.
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fino al 28.02.2023
Testo vigente

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