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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 35-bis · Codice Penale
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 35-bis
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