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Codice di Procedura Civile
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Art. 349-bis · Codice di Procedura Civile
Nomina dell'istruttore
Il presidente o il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino a un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 349-bis
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