Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo III - Delle impugnazioni › Capo II - Dell'appello

Art. 348-bis · Codice di Procedura Civile

Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello

Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis.
Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
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fino al 28.02.2023
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 348-bis

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