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Codice di Procedura Civile
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Art. 347 · Codice di Procedura Civile
Forme e termini della costituzione in appello
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 347
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