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Codice di Procedura Penale
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Art. 345 · Codice di Procedura Penale
Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell’articolo 72 bis, lo stato di incapacità dell’imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.
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