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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 340 · Codice Penale
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 340
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