Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo III - Delle impugnazioni › Capo I - Delle impugnazioni in generale

Art. 337 · Codice di Procedura Civile

Sospensione dell'esecuzione e dei processi

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 337

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