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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 337 · Codice di Procedura Civile
Sospensione dell'esecuzione e dei processi
Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 337
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