Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio › Capo I - Dei diritti e doveri del figlio

Art. 336 · Codice Civile

Legittimazione ad agire

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
abrogato
abrogato
I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.
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fino al 28.02.2023
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 336

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