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Codice di Procedura Penale
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Codice di Procedura Penale › Titolo I - Giudice › Capo VI bis - Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
Art. 33-quinquies · Codice di Procedura Penale
Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
Testo vigente
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