Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio › Capo I - Dei diritti e doveri del figlio

Art. 329 · Codice Civile

Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 329

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