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Codice di Procedura Penale
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Art. 327-bis · Codice di Procedura Penale
Attività investigativa del difensore
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 327-bis
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