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Codice Civile
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Art. 326 · Codice Civile
Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 326
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