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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 323-bis · Codice Penale
Circostanze attenuanti
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 323-bis
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