Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione › Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Art. 323-bis · Codice Penale

Circostanze attenuanti

Se i fatti previsti dagli artt. 314, 314 bis, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 346 bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 323-bis

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