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Codice di Procedura Penale
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Art. 322-bis · Codice di Procedura Penale
Appello
1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dall'articolo 310.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 322-bis
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